Recentemente anche in Italia si sta diffondendo la consapevolezza dell’ opportunità di coinvolgere il minore anche nei processi di mediazione. Il mediatore infatti può raccogliere difficoltà nella coppia ad entrare in contatto con i bisogni dei figli. In ottemperanza agli articoli di legge che sanciscono il diritto del figlio alla bi-genitorialità, ad una educazione rispettosa di aspirazioni e attitudini, al mantenimento dei legami con gli ascendenti di entrambe le parti genitoriali e all’espressione delle proprie opinioni nelle decisioni che lo riguardano, il mediatore non può prescindere dall’ascolto del minore, laddove egli non veda rispetto o consapevolezza nei genitori circa i bisogni della prole.
Allo scopo di valutare le effettive necessità del minore, il mediatore può intervenire in modo sistemico, utilizzando colloqui anche con l’intero sistema familiare, allo scopo di rendere il futuro accordo più funzionale e rispondente ai reali bisogni: egli infatti si pone anche come consigliere esperto, in grado di leggere ed esplicitare emozioni latenti ma vivide nel sistema.
L’ascolto del minore per questioni inerenti l’affidamento comporta una duplice valutazione; da una parte infatti va rilevato il funzionamento del singolo genitore e della relazione diadica che esso ha instaurato col figlio, dall’altra vanno osservate anche le relazioni della famiglia insieme, per verificarne le forme di comunicazione e la disponibilità al cambiamento. E’ opportuno allora incontrare la famiglia al completo, oltre ai singoli componenti, quanto meno in fase valutativa, allo scopo di evidenziarne il funzionamento sistemico.
Insieme al colloquio, strumento principe del mediatore, è possibile utilizzare in fase di valutazione, anche test specifici che elicitino forme di cooperazione.